martedì 26 luglio 2011

MOZIONE PER LA ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

Siena, 26 luglio 2011

Al Presidente  del Consiglio Comunale di Siena

Oggetto: “ Il Consiglio Comunale di Siena
Premesso che il fenomeno delle “unioni civili” trova fondamento costituzionale negli articoli 1, 3, 29 della Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia, così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione dall’articolo 29...

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impegna il Sindaco e la Giunta

1. per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, a predisporre un regolamento per l’istituzione di un elenco delle unioni civili presso un apposito Ufficio Comunale individuato dalla Giunta stessa;

2. a estendere agli iscritti a tale registro, i benefici concessi dall’Amministrazione Comunale alle coppie coniugate, per quanto compatibili;

3. a dare atto che l’elenco sopracitato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato civile;

4. a fissare i seguenti criteri ai quali la Giunta medesima dovrà attenersi nel regolare la tenuta dell’elenco:

a)      l’iscrizione nell’elenco può essere chiesta da

-         due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel Comune di Siena;
 
-    due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi residenza nel comune di Siena;

b) le iscrizioni nell’elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati sopra;

c) il venire meno della situazione di coabitazione o di residenza nel comune di Siena o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d’ufficio dall’elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di entrambe le persone interessate;

d) per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l’ufficio comunale competente attesta l’iscrizione nell’elenco.”